Sono diecimila i bambini e le bambine contesi in Italia. La loro sorte è sospesa all’attività di un tribunale o all’improvviso buon senso di un adulto che decide di smettere di litigare. La sindrome da alienazione genitoriale, detta in inglese Parental Alienation Syndrome (PAS) è la situazione dei bambini e delle bambine contesi fra due partner in via di separazione o separati, in cui un genitore mette il bambino contro l’altro genitore, senza validi motivi che siano legati al benessere del bambino, ma il più delle volte per inasprire il conflitto di coppia.
Questa situazione impedisce al bambino di rapportarsi in modo naturale verso entrambi i genitori, cosa di cui ha bisogno per crescere bene e strutturare una buona personalità. A tal punto che in diversi processi si è deciso di attribuire nella risoluzione dei conflitti familiari un ruolo chiave al minore conteso in base alla nuova legge di riforma della filiazione (art. 315 bis c.c.) e in base alla normativa sovranazionale, la Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 sull’Esercizio dei diritti da parte dei minori, ratificata e resa esecutiva in Italia con la Legge n. 77/2003, che impone un’ampia partecipazione del minore nei procedimenti familiari che lo vedono coinvolto.
La contesa dei genitori è da considerare una violenza, sia perché va contro il diritto del minore di rapportarsi ai due genitori, sia perché quasi sempre la contesa si accompagna ad una violenza assistita (aggressività fisica, verbale, sessuale o economica) compiuta sulle figure di riferimento del bambino e della bambina. La violenza assistita può produrre dei traumi sui minori proprio perché nel corso della crescita, gli esempi dei genitori diventano parte dell’identità del ragazzo/a. I minori che assistono alle liti fra i genitori non possono fare i bambini, ma viene dato loro un ruolo più grande di essi, cioè quello di dover occuparsi dei bisogni dei genitori che appaiono fragili ed inattendibili. Il bambino salterà delle tappe evolutive, o le supererà male, col rischio di vivere delle fragilità durante l’adolescenza e l’età adulta. Le fragilità più riscontrate sono: incertezza affettiva e sessuale, scarsa fiducia degli adulti di riferimento, di sé e dei propri sentimenti, e senso di colpa depressivo.
È importante considerare che se si è in contrasto come sposi, separati o divorziati, si deve tenere il figlio/a fuori dalle lite, perché anche se non si è più una coppia si continua ad essere genitori per i figli e le figlie.
La situazione è ancora più preoccupante nei numerosi casi in cui i minori sono contesi tra genitori italiani e stranieri, genitori che sembrano dimenticare anche essi che l’unico criterio a cui dovrebbero attenersi è costituito dal superiore interesse del bambino.
Nel 2012 sono stati 198 i bambini sottratti all’estero o portati in Italia senza il consenso di entrambi i genitori. I problemi nascono in particolare quando si dividono genitori di culture diverse e provenienti da Stati in cui il diritto di famiglia è differente e la sua interpretazione complica ancora di più le cose. È il caso ad esempio di A. M., una donna italiana che si è imbarcata sul volo per Algeri decisa a riportare indietro il suo bambino che il padre aveva «rapito», portandolo nel suo paese d’origine. Quando di mezzo c’è un altro Stato tutto si complica. E paradossalmente, il diritto minorile e le leggi sulla famiglia della potente Germania, lo Jugendamt, appaiono altrettanto insormontabili per un genitore straniero delle norme che nei paesi dove il diritto si ispira all’Islam riconoscono al padre ogni giurisdizione, e provocano così strappi irreparabili quando le coppie miste si separano.
Con l’espressione «sottrazione internazionale di minori» si indica la situazione in cui un minore viene illecitamente condotto all’estero ad opera di uno dei genitori che non esercita l’esclusiva potestà, senza alcuna autorizzazione, oppure non viene ricondotto nel Paese di residenza abituale a seguito di un soggiorno all’estero.
Il Ministero degli Affari Esteri, per la complessità delle vicende ha preparto un opuscolo che contiene indicazioni pratiche sul piano normativo (cfr. http://www.esteri.it/MAE/approfondimenti/20110210_Guida_Bambini_contesi.pdf). È uno strumento utile che può aiutare chi si trova in situazioni di conflittualità familiare, spesso laceranti, e che può evitare o almeno limitare gli effetti controproducenti di azioni che possono pregiudicare gravemente le possibilità di un esito di tali vicende.
Come può il genitore prevenire la sottrazione del figlio minore?
Soprattutto nei casi di coppie miste è opportuno:
– informarsi sulle disposizioni in materia di affidamento e diritto di visita vigenti nello Stato di appartenenza dell’altro genitore;
– far riconoscere, ove possibile, nello Stato di appartenenza dell’altro genitore, l’eventuale provvedimento di affidamento del minore in proprio favore;
– far sottoscrivere dall’altro genitore un impegno di rientro in Italia alla data stabilita, se per un qualche motivo il minore deve recarsi all’estero;
– chiedere al Giudice competente l’emissione di uno specifico provvedimento che vieti l’espatrio del minore;
– verificare che il divieto di espatrio risulti registrato nelle liste di frontiera;
– revocare l’atto di assenso affinché il passaporto rilasciato al minore venga ritirato;
– vigilare, in occasione dell’esercizio del diritto di visita riconosciuto al genitore non affidatario, affinché lo stesso non trattenga con sé il minore illecitamente oltre il periodo stabilito.